burocrazia e-commerce

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maury2ma
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burocrazia e-commerce

Messaggio da maury2ma »

non so se è ancora valida, ma era una vecchia guida reperita su apertacity (oramai da tempo defunti)
magari a qualcuno puo' servire ancora.
il modello a coi fa riferimento è:
il "MOD.COM.6BIS" Forme Speciali Di Vendita Al Dettaglio allega uno dei tanti link reperibili in rete:
http://www.google.it/url?sa=t&source=we ... 9A&cad=rja

da presentare al comune ove è situata la sede legale.


GUIDA NORMATIVA ALL'E-COMMERCE

Prima di illustrare quali sono le principali regole giuridiche che disciplinano il commercio telematico, occorre definire cosa debba intendersi per e-commerce.
Una prima indicazione molto articolata ci viene fornita dalla Commissione UE, che definisce il commercio elettronico come "lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazione finanziare e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni".
Esso può definirsi, in modo più semplice, come qualunque forma di fornitura di prodotti e/o di servizi tra un'impresa e un'altra impresa (B2B) e tra un'impresa ed un consumatore finale (B2C), realizzata, a fine di lucro, mediante strumenti informatici (c.d. acquisti off-line) e telematici (c.d. acquisti on-line).
Normalmente il commercio elettronico viene distinto in quattro grosse partizioni:
• business to business, relativo alle contrattazioni effettuate tra un'impresa ed altre imprese o organizzazioni;
• business to consumer, che riguarda invece l'insieme dei rapporti di commercializzazione di beni e servizi tra imprese e consumatori finali;
• business Public Administration to citizen, ovvero la trasposizione in rete di tutti i rapporti, pratiche burocratiche e servizi riguardanti i rapporti tra la P. A., i cittadini e le imprese;
• person to person, che comprende tutte le ipotesi di scambio di prodotti o servizi effettuate direttamente tra privati o intermediate da apposite figure professionali (aste on-line).
Poste queste doverose premesse, procediamo qui di seguito ad illustrare quali sono le principali discipline applicabili al commercio elettronico.
RIFORMA DEL COMMERCIO ELETTRONICO
D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio elettronico
L'art. 18 dispone che la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico) è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la violazione dell'art. 18 è prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5 a 30 milioni di lire (da 2582,28 a 15493,71 euro).
Il presente decreto non si applica a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte agli enti pubblici, agli industriali, agli artigiani, ai produttori agricoli.
Nel caso di vendita all'ingrosso non è richiesta la comunicazione al comune.
Il D. Lgs. 114/98 proibisce inoltre l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al dettaglio. La circolare del Ministero dell'Industria 1 giugno 2000, n. 3487/C invece ne permette l'esercizio purché sul sito le aree destinate per l'attività all'ingrosso e al dettaglio siano distinte e ben evidenziate.
LA CONTRATTAZIONE SU INTERNET
Artt. 1326-1342 Codice Civile (Dell'accordo delle parti)
Ai sensi dell'art. 1326 c.c., il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Proposta e accettazione producono i loro effetti dal momento in cui vengono a conoscenza del relativo destinatario (art. 1334 c.c.). Il nostro ordinamento prevede una presunzione semplice di conoscenza (e dunque di efficacia) dell'accettazione che avviene (art. 1335 c.c.) nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (e-mail), a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne conoscenza.
I contratti possono essere anche conclusi direttamente dai computer. In questi casi il cliente provvede a compilare il modello proposto dal venditore. La conclusione del medesimo avverrà nel momento in cui il destinatario avrà comunicato al mittente la conclusione del medesimo.
L'art. 1328 c.c. prevede la revocabilità della proposta contrattuale sino a che il contratto non sia concluso, mentre l'accettazione può essere revocata solo se detta revoca giunge a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Mentre la proposta può essere facilmente revocata dal proponente sino a che il contratto non sia concluso, l'acquirente deve far in modo che la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione (ciò è piuttosto difficile).
Nel silenzio della legge, la dottrina e la giurisprudenza più accreditate ritengono che un contratto si concluda nel luogo in cui si trova il proponente al momento in cui ha notizia dell'accettazione, o presso la sede legale dove l'impresa ha la propria sede. È opportuno che le imprese indichino espressamente la sede (lo Stato) ai fini della legge applicabile.
LA TUTELA DEI CONSUMATORI
D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (o negoziati mediante l'uso di strumenti informatici e telematici)
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni (art. 3):
• identità e, in caso di pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
• caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
• il prezzo, comprensivo di tasse e imposte;
• le modalità di pagamento, consegna ecc.;
• l'esistenza del diritto di recesso o sua esclusione (art. 5, comma 3);
• le modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso dell'esercizio del diritto di recesso;
• durata della validità dell'offerta;
• la durata minima del contratto nel caso di fornitura periodica o continuativa di prodotti o servizi.
Il consumatore deve inoltre ricevere conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo), prima o al momento della esecuzione del contratto, oltre alle informazioni di cui all'art. 3, anche quelle previste dall'art. 4:
• le condizioni e modalità del recesso;
• l'indirizzo geografico della sede del fornitore presso il quale poter presentare eventuali reclami;
• le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
• le condizioni del recesso dal contratto nel caso in cui non sia previsto un termine finale ovvero questo sia superiore ad un anno.
Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile osservando in particolare i principi di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi. Il termine decorre per i beni dal giorno di ricevimento degli stessi da parte del consumatore e per i servizi dal giorno della conclusione del contratto, se sono state fornite le informazioni dovute ai sensi dell'art. 4, o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Se le informazioni non sono state fornite, il diritto di recesso può essere esercitato nei tre mesi successivi al ricevimento dei beni o dalla conclusione del contratto se riguarda una prestazione di servizi (art. 5).
Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante: lettera raccomandata a/r; telegramma, o telex, o telefax, seguito da una raccomandata di conferma nelle 48 ore successive. Non è ammesso l'invio di una e-mail, neanche se questa sia firmata con firma digitale.
Con la comunicazione del recesso il consumatore è sciolto dal vincolo assunto con il venditore. Se è avvenuta la consegna del bene, il consumatore deve restituire, a sue spese, la merce entro i termini stabiliti dal fornitore (non inferiore ai 10 giorni lavorativi dal ricevimento del bene), mentre il merchant entro trenta giorni dalla comunicazione deve rimborsare tutte le somme già eventualmente corrisposte.
In caso di controversie contrattuali, la competenza territoriale è fissata presso il giudice civile del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
I diritti garantiti al consumatore sono irrinunciabili ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con quanto previsto dal presente decreto. Ove la parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal decreto (art. 11).
La violazione del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da uno a dieci milioni (da 516,46 a 5164,57 euro) e può essere raddoppiata in casi di particolare gravità o recidività.

D. Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003
Attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico
Con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2001 (2), l'Italia ha dato finalmente attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico che è, per sua stessa natura, senza frontiere.
"In particolare, anche in considerazione dell'incertezza esistente in molti Stati membri sulla disciplina da applicare a tale forma di commercio e alle divergenze esistenti tra le varie legislazioni nazionali, la direttiva si propone di fornire una base comune di regole alla prestazione di servizi della società dell'informazione e, dunque, a tutte le transazioni in linea, in cui le negoziazioni e la conclusione degli accordi avvengono senza la presenza fisica dei contraenti.
La direttiva 2000/31 è uno dei punti portanti del piano d'azione della Commissione che ha lanciato, nel dicembre 1999, l'iniziativa eEurope, con lo scopo di 'mettere l'Europa in rete', ed ha presentato un rapporto sullo stato d'avanzamento di questo piano nell'incontro di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
In questo summit il Consiglio europeo ha fissato un obiettivo ambizioso, divenire l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, riconoscendo la necessità urgente per l'Europa di sfruttare rapidamente le possibilità offerta dalla new economy e, in particolare, da internet" (5).
Con il provvedimento in esame, il Governo, dunque, "in piena aderenza alla politica europea, attraverso lo strumento di recepimento della direttiva comunitaria, si propone di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza, di contribuire allo sviluppo e alla modernizzazione dei mercati facilitando il sorgere di nuove forme di gestione dell'attività imprenditoriale, in particolare di medie o piccole dimensioni, promuovendo nuove tipologie di commercio".
"Uno degli obiettivi da perseguire è pervenire, attraverso regole chiare e trasparenti, a costi di produzione minori e ad una migliore scelta e qualità dei prodotti consegnati, accrescendo così la fiducia dei consumatori nei contratti telematici.
Tale fiducia, a monte, deve essere riposta su meccanismi che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità delle comunicazioni in rete, la certezza dell'integrità del documento, sistemi rapidi di composizione extragiudiziale delle controversie".

Obiettivo fondamentale del decreto sul commercio elettronico è quello di promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione (come definiti dall'art. 2), fra i quali il commercio elettronico (art. 1, comma 1), garantendo così il buon funzionamento del mercato.

Non rientrano nel campo di applicazione del provvedimento (art. 1, comma 2) (7):
a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico (8);
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (9) e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (10) e successive modificazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo (11);
e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.

Artt. 1469 bis-1469 sexies Codice Civile (Dei contratti del consumatore)
Il primo comma dell'art. 1469 bis qualifica come vessatorie le clausole contenute nei contratti conclusi tra consumatori e professionisti che, malgrado la buona fede, determinano uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo. L'art. 1469 bis al terzo comma offre un elenco di clausole che si presumono vessatorie.
Nella disciplina dell'art. 1469 ter sono indicate le regole per l'accertamento della vessatorietà delle clausole. Il comma 1 indica gli elementi alla luce dei quali l'interprete deve accertare lo squilibrio.
Essi sono la natura del bene o del servizio dedotti in contratto come oggetto, con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione, alle altre clausole del contratto medesimo o di altro collegato o da cui dipende.
Le clausole proposte al consumatore per iscritto devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (in riferimento al consumatore di media diligenza).
Le clausole vessatorie sono considerate inefficaci, restando in piedi il contratto nelle parti rimaste.
L'art. 1469 sexies attribuisce alle associazioni dei consumatori e dei professionisti e alle Camere di Commercio la possibilità di: convenire in giudizio il professionista (o la sua associazione) che si avvale di condizioni generali di contratto sospette di contenere clausole abusive; proporre azione per chieder un provvedimento inibitorio in merito all'uso di dette condizioni generali.
Nei casi previsti dall'art. 1341 c.c., le clausole vessatorie sono efficaci se sono state oggetto di specifica contrattazione e approvate per iscritto.
TUTELA DELLA PRIVACY
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
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