Il sito Governo informa ha dedicato una pagina a Vendite online, precisazioni del fisco nella quale si legge testualmente:
.L’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalità tradizionali, cioè tramite vettore o spedizioniere.
Ai fini del pagamento dell’Iva, i titolari dei negozi virtuali sono assimilatati ai venditori per corrispondenza: non sono soggetti all’obbligo di emettere fattura ( a meno che questa non sia richiesta dal cliente al momento dell’operazione), né all’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.
I corrispettivi delle vendite, comunque, devono essere obbligatoriamente annotati nel registro (come previsto dal D.P.R. n.633/72).
Ed ecco la specifica alla risoluzione n° 274 del 5 novembre 2009 della Agenzia delle Entrate:
Ovviamente bisogna acquistare il registro dei corrispettivi (disponibile in qualunque cartoleria specializzata) e nel caso acquistarlo in duplice copia così una copia resta a vai e l’altra invece da consegnare al vostro commercialista al termine di ogni trimestre. Si deve utilizzare una pagina del registro per ogni mese ed annotare a fianco del numero del giorno l’incasso. il registro non deve essere vidimato ed è sufficiente che appronti sulla prima pagina il vostro timbro dove sono tutti i dati fiscali necessari.L’operazione di vendita di beni materiali (...) si configura
come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale
avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a
domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr.
risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono
assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette
all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del
d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello
scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21
dicembre 1996, n. 696.
I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro
previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Link di riferimento:
Governo italiano con precisazioni http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ... te_online/
Agenzia delle entrate risoluzione n° 274 del 5 novembre 2009: http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ... ne_274.pdf (pagina 4).
Un salutone e Buona Natale a tutti